Ciascuna Parte Contraente potra', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente il proprio desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sara' comunicata simultaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. La denuncia avra' effetto 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che tale denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine del detto periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente la notifica sara' considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ne avra' ricevuto comunicazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art17 · fonte su Normattiva