Ciascuna delle parti Contraenti potra', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente il proprio intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale notifica verra' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. La denuncia avra' effetto dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente ne avra' ricevuto notifica, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. Qualora la Parte Contraente che dovrebbe ricevere detta notifica non ne accusi ricevuta, detta notifica sara' considerata come pervenuta quindici (15) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art8 · fonte su Normattiva