[1]dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste, ecc.
[2]1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da una impresa designata di una Parte Contraente, cosi' come il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco) esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel ed alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni diritto o tassa, sempre che tali equipaggiamenti e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non sono riesportati ovvero consumati nella parte del volo effettuata sopra il predetto territorio. I beni cosi' esentati possono essere sbarcati solo col consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. 2. Saranno ugualmente esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa:
- a)il normale equipaggiamento e le provviste di bordo introdotti dall'estero o di produzione nazionale, imbarcati sul territorio di una Parte Contraente e destinati ad essere usati o consumati a bordo degli aerei in partenza impiegati nel servizio aereo internazionale da una impresa designata dell'altra Parte Contraente;
- b)le parti di ricambio da impiegare sugli aeromobili di una impresa designata da una Parte Contraente, operanti nei servizi aerei internazionali, quando tali parti di ricambio sono prese a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente dopo essere state:
- i)introdotte in tale territorio dalla stessa impresa designata, ovvero
- ii)fornite a questa impresa dal mercato interno, ovvero
- iii)fornite alla stessa impresa designata da altra impresa aerea fruente delle stesse esenzioni;
- c)i carburanti e i lubrificanti, introdotti dall'estero o di produzione nazionale forniti nel territorio di una Parte Contraente agli aeromobili in partenza di una impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei internazionali, anche quando questi rifornimenti sono destinati ad essere consumati nella parte di volo effettuata sopra il territorio della Parte Contraente nella quale sono stati presi a bordo. 3. L'equipaggiamento normale di bordo, nonche' i materiali e le provviste che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati o consumati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali. Tutti i beni che non sono in tal modo usati o consumati dovranno essere riesportati, a meno che non sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'ammissione all'uso e consumo nazionale secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore sul territorio della Parte Contraente interessata. Fino al momento del loro uso o diversa destinazione puo' essere richiesto che i detti beni siano mantenuti sotto la vigilanza e il controllo doganale. 4. Le esenzioni previste dal presente Articolo saranno concesse senza pregiudizio del principio della reciprocita' di trattamento e saranno subordinate all'osservanza delle formalita', limiti e condizioni applicabili in virtu' delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative all'uopo in vigore nel territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni. Queste esenzioni non si applicheranno ai diritti corrispondenti a servizi resi.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
