[1]o sospensione delle autorizzazioni ad operare

[2]1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, da parte di una impresa designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

  • a)in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
  • b)nel caso in cui tale impresa non si conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Paese Contraente che concede tali diritti; oppure
  • c)nel caso in cui l'impresa manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo. 2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;768~art5 · fonte su Normattiva