[1]che regolano l'effettuazione dei servizi convenuti
[2]1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti ad effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori. 2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte Contraente terranno conto degli interessi delle imprese designate dell'altra Parte Contraente, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che queste ultime forniscono su tutte o parte delle stesse rotte. 3. I servizi convenuti forniti dalle imprese designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' idonea a coprire le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, provenienti da o destinati al territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa, verranno adottate in conformita' con i principi generali secondo cui la capacita' dovra' essere in relazione:
- a)alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa;
- b)alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio convenuto, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti dalle imprese degli Stati compresi nell'area; e c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
