Per il controllo sanitario, doganale e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti Contraenti, Per la soluzione delle questioni non regolate da tali accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art11 · fonte su Normattiva