Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura doganale, di frontiera e sanitaria, applicheranno le disposizioni degli Accordi internazionali da esse firmate, mentre, al fine di regolamentare le questioni non coperte dai suddetti Accordi, si dovra' applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art20 · fonte su Normattiva