1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti. 2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonche' i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
