1. Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatano che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle norme interne, esse possono chiedere alle Autorita' competenti di tale Stato di adottate una delle sanzioni supplementari seguenti:

  • a)avvertimento;
  • b)ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione e' stata commessa. 2. Le Autorita' competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorita' richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art23 · fonte su Normattiva