1. Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 i trasporti turistici occasionali in tutti i casi in cui uno stesso gruppo di persone e' trasportato dallo stesso autobus, ed in particolare
- a)nel caso di un viaggio circolare i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo;
- b)nel caso di un viaggio il cui punto di partenza sia situato nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nello Stato d'immatricolazione. 2. I conducenti degli autobus di cui al presente articolo devono portare con se una lista nominativa dei viaggiatori che trasportano.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
