1. Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 i trasporti turistici occasionali in tutti i casi in cui uno stesso gruppo di persone e' trasportato dallo stesso autobus, ed in particolare

  • a)nel caso di un viaggio circolare i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo;
  • b)nel caso di un viaggio il cui punto di partenza sia situato nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nello Stato d'immatricolazione. 2. I conducenti degli autobus di cui al presente articolo devono portare con se una lista nominativa dei viaggiatori che trasportano.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art3 · fonte su Normattiva