Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2, ed in particolare la loro validita', le tariffe e le altre modalita' di trasporto, nonche' i documenti di controllo di tutte le categorie dei servizi, verranno stabiliti dalla Commissione mista prevista dall'articolo 24.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
