Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2, ed in particolare la loro validita', le tariffe e le altre modalita' di trasporto, nonche' i documenti di controllo di tutte le categorie dei servizi, verranno stabiliti dalla Commissione mista prevista dall'articolo 24.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art4 · fonte su Normattiva