1. L'autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali di merci consente ogni volta l'ingresso ovvero il transito sul territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo, carico o vuoto. A tal fine per veicolo si intende ogni autocarro o trattore ed ogni rimorchio o semirimorchio; qualora l'autocarro o il trattore traini un rimorchio o, rispettivamente, un semirimorchio, immatricolato nello stesso Stato dell'autoveicolo trainante, il complesso veicolare e' considerato come unico veicolo. 2. L'autorizzazione al trasporto conferisce al trasportatore il diritto di caricare al ritorno merci sul territorio dell'altra Parte Contraente destinate al territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo. 3. I trasportatori domiciliati nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati a caricare sul territorio dell'altra Parte Contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne' a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art6 · fonte su Normattiva