Il passaggio della frontiera, in uscita ed in entrata, deve avere luogo, attraverso i valichi all'uopo autorizzati e nelle ore di apertura dei medesimi. I valichi e l'orario di apertura saranno fissati, di comune accordo, dalle competenti Autorita' di frontiera delle due Parti. Il valico deve essere indicato nella tessera di frontiera. In casi eccezionali, le Autorita' di polizia di confine possono autorizzare il passaggio della frontiera oltre le ore di apertura dei valichi. I proprietari, conduttori e lavoratori dei fondi attraversati dalla linea di confine ed in possesso della tessera di frontiera, possono essere autorizzati a recarsi nella parte dei fondi stessi situata oltre confine, anche attraverso i valichi non prestabiliti, dalla stessa Autorita' competente al rilascio della tessera di frontiera. Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, il passaggio della frontiera, in uscita e in entrata, puo' avvenire anche attraverso i valichi not autorizzati ed in qualsiasi ora del giorno e della notte, con gli attrezzi, veicoli, ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi, ed i carburanti necessari per azionare i rotori, senza altre formalita' di sorta. Cessato il pericolo, le persone devono rientrare nel piu' breve tempo possibile nel loro territorio, riportando indietro gli attrezzi, i veicoli, gli animali, i foraggi ed i carburanti non consumati.
Testo vigente dal 3 aprile 1953
