[1]Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.
[2]Il Governo italiano ed il Governo federale austriaco, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3, lettera e) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito stradale delle persone e delle merci, attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale, hanno convenuto quanto appresso:
[3]Art. 1.
[4]Le norme della presente Convenzione si riferiscono al transito stradale con autoveicoli dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale e viceversa lungo il seguente tassativo itinerario: strada nazionale n. 12 dalla frontiera del Brennero (Brenner) a Fortezza (Franzensfeste) (km. 35); raccordo che, partendo da Fortezza (Franzensfeste) e correndo in direzione ovest-est, congiunge la strada nazionale n. 12 alla strada nazionale n. 49 (km. 4); strada nazionale n. 49 dal punto di congiunzione di questa col raccordo di cui sopra fino alla frontiera al valico stradale di Passo Drava (Sillian) (km. 66,3). Ove il raccordo di cui sopra sia interrotto al transito sara' consentita una deviazione del percorso lungo le strade n. 12 e n. 49 fino al loro congiungimento a nord di Bressanone (Brixen). Nessuna deviazione sara' ammessa ai percorsi come sopra indicati e gli autoveicoli e le persone ammesse al transito non potranno, salvo casi di forza maggiore o di ovvia necessita', sostare od allontanarsi dalla sede stradale. Il tempo massimo accordato per il transito tra il posto di frontiera d'ingresso e quello d'uscita e' fissato in ore quattro per le motociclette, in ore cinque per le automobili e in ore sette per le autolinee e gli autocarri. Ove, per causa di forza maggiore, dovesse rendersi inevitabile una, sosta con un conseguente superamento del tempo massimo sopra previsto per il transito, gli interessati dovranno denunciare l'accaduto al primo posto di blocco stradale o alla stazione di polizia piu' vicina. Della denuncia e della durata della sosta sara' fatta annotazione a cura degli organi di polizia sul foglio di transito di cui all'art. 5 ed il tempo della sosta dimostratasi effettivamente necessaria alla ripresa del viaggio verra' calcolato in aggiunta al tempo massimo di transito. I guasti la cui riparazione non sia attuabile rapidamente importano a cura delle autorita' italiane ma a spesa del conducente e dei passeggeri, il rimorchio al valico di frontiera piu' vicino.
Testo vigente dal 28 marzo 1951
