La tessera di frontiera da' diritto al passaggio giornaliero della frontiera ed al soggiorno di 24 ore per volta nella zona di frontiera dell'altro Stato. In casi di comprovati e giustificati motivi, le Autorita' di Polizia di confine, possono autorizzare il soggiorno nella zona di frontiera dell'altro Stato, fino al massimo di tre giorni: la relativa autorizzazione deve contenere l'indicazione della localita' di soggiorno nell'opposta zona di confine e deve essere sottoposta al visto della corrispondente Autorita' di polizia di confine. I pastori, i carbonai e boscaioli che debbano restare nella zona opposta di confine, oltre le 24 ore, possono essere autorizzati a permanere oltre confine per un periodo fino al massimo di 3 mesi. La relativa autorizzazione deve risultare da un permesso speciale, suppletivo alla tessera di frontiera, nel quale sono indicati il periodo e la localita' di soggiorno nell'opposta zona di frontiera. Tale permesso, rilasciato dalla stessa Autorita' competente al rilascio della tessera di frontiera, deve essere sottoposto al visto della corrispondente Autorita' territoriale dell'altro Stato. Alla scadenza, il permesso puo' essere rinnovato per altri 3 mesi.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art8 · fonte del testo