Le due Parti contraenti si riservano la facolta' di vietare l'entrata nel rispettivo territorio a determinate persone ed anche di fermare temporaneamente su tutta o in qualche parte della frontiera il movimento di persone in casi di circostanze eccezionali, per esempio: movimenti contro la sicurezza dello Stato o epidemie. Nel caso di un tale fermo di movimento alla frontiera, il Governo che l'adotta ne dara' conoscenza al Governo dell'altro Stato. Se possibile, l'avviso sara' dato otto giorni prima. Nel caso in cui le Autorita' di uno dei due Stati contraenti interdicano il passaggio della frontiera a persone determinate, ne informeranno al piu' presto le Autorita' dell'altro Stato.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art20 · fonte del testo