[1]Art. IV

[2]1. Il Comitato avra' la personalita' giuridica in Italia e ad esso verranno riconosciuti le stesse immunita' e gli stessi privilegi di cui godono le Organizzazioni Internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificati all'art. 3 della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunita' diplomatiche delle Istituzioni specializzate. 2. Tutti i rappresentanti, i funzionari ed esperti del Comitato godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, degli stessi privilegi e delle stesse immunita' riconosciute ai rappresentanti, funzionari ed esperti delle Organizzazioni Internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificati agli art. V e VI della Convenzione indicata nel paragrafo 1 del presente articolo. Le predette persone, qualora abbiano la cittadinanza italiana, godranno di quei privilegi ed immunita' accordati nei limiti della prassi ammessa dal Governo.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;244~accordo-artiv · fonte del testo