[1]Articolo VII

[2]Il Comitato ha personalita' giuridica in Italia. Ad esso ed ai suoi funzionari di cittadinanza straniera sono riconosciute le immunita' ed i privilegi accordati in Italia alle organizzazioni internazionali ed ai loro funzionari in applicazione degli articoli III e VI della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artvii · fonte su Normattiva