• 1)L'organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio.
  • 2)Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio dello loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (al seguito denominato Governo ospite) e l'organizzazione in data 28 maggio 1969.
  • 3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2) del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Esso puo' tuttavia cessare:
  • a)per mutuo consenso del Governo ospite e dell'organizzazione;
  • b)nel caso che la sede dell'organizzazione edilizia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; o
  • c)qualora l'organizzazione cessi di esistere.
  • 4)L'organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri quegli accordi in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
  • 5)I governi dei paesi Membri, a parte il Governo ospite, accordano all'organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art23 · fonte su Normattiva