[1]Stato giuridico, privilegi ed immunita'.

[2]Sezione 1. - Stato giuridico. Il Fondo ha la personalita' giuridica internazionale.

[3]Sezione 2. - Privilegi ed immunita'.

  • a)Il Fondo gode, sul territorio di ogni suo Membro, dei privilegi ed immunita' che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere il proprio obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente ed il personale del Fondo godono di quei privilegi ed immunita' che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni relative al Fondo.
  • b)I privilegi e le immunita' di cui al paragrafo a) sono:
  • i)Sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito al Fondo, e alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, quali definiti nelle clausole standard di detta Convenzione, modificate con allegato approvato dal Consiglio dei Governatori;
  • ii)Sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate soltanto per quanto riguarda istituzioni diverse dal Fondo, quelli che sono definiti nelle clausole standard della Convenzione stessa, salvo che il Membro notifichi al Depositario che dette clausole non si applicano al Fondo, o vi si applicano con riserva delle modifiche indicate nella notifica;
  • iii)quelli definiti in altri accordi stipulati dal Fondo, c) Quando un Membro e' costituito da un gruppo di Stati, questo garantisce l'applicazione, sul territorio di tutti gli Stati stessi, dei, privilegi e delle immunita' definiti dal presente Articolo.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art10 · fonte su Normattiva