[1]Art. VI

[2]1. Sara' costituito un Gruppo Misto di Lavoro, composto da una parte dei rappresentanti delle branche dell'Amministrazione italiana interessate, che siano designati dal Governo italiano, e dall'altra dei Capo della Missione di Collegamento insieme con quelle persone che egli stesso designi. 2. Il Capo della Missione di Collegamento presiedera' le riunioni del Gruppo Misto di Lavoro. Le funzioni del Gruppo Misto di lavoro saranno le seguenti:

  • a)esaminare tutti gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia, al fine di assicurare che le attivita' delle Amministrazioni dello Stato e quelle del Comitato, in conformita' ai rispettivi diversi compiti, siano coordinate e indirizzate verso l'esecuzione piu' efficiente ed economica del programma migratorio;
  • b)esaminare, discutere e decidere di comune accordo sulle questioni concernenti le clausole del presente Accordo che richiedano azione comune tra il Governo e il Comitato;
  • c)studiare, formulare e raccomandare quegli accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritengano di volta in volta necessari.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;244~accordo-artvi · fonte del testo