necessario, per lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti, il Comitato Misto potra' proporre la costituzione di Gruppi di lavoro composti da Ufficiali della Difesa dei due Paesi ed eventualmente da funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunita'. Tali Gruppi di lavoro dipenderanno dal Comitato Misto. Da esso otterranno direttive e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro. I Capi delle due delegazioni costituenti ciascun Gruppo di lavoro saranno designati dalle Autorita' indicate al precedente Art. 2. Di tale designazione ciascuna Parte informera' l'altra nei modi piu' opportuni.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
