[1]Art. VII

[2]1. Il presente Accordo sara' sottoposto al Parlamento per la ratifica. Esso si considerera' entrato in vigore il 1 febbraio 1952, e rimarra' in vigore finche' il Governo e il Comitato decidano di stipulare un nuovo accordo, o fino allo scadere del termine di 90 giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di far cadere lo Accordo stesso. 2. Il presente Accordo e' redatto nel testo italiano, il quale fa fede.

[3]Fatto in Roma, il 16 aprile 1952 Per il Comitato Provvisorio Intergovernativo per i Movimenti Migratori dall'Europa JACOBSEN Per il Governo italiano DOMINEDO'

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;244~accordo-artvii · fonte del testo