[1]COMMISSIONE MISTA

[2]Ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dell'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo, le Parti istituiscono la Commissione militare mista italo-romena (di seguito denominata "Commissione"). La Commissione sara' composta da: un presidente, un segretario e dai membri di entrambe le Parti. Congiuntamente, alle riunioni effettuate dalla Commissione, partecipera' un numero ritenuto congruo di esperti. Per la parte italiana, la co-presidenza sara' assicurata dal Capo Ufficio Generale Politica Militare o da un suo delegato. Per la parte romena, la co-presidenza sara' assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento per la Politica di Difesa e le Relazioni Internazionali o da un suo delegato. Come Segretario della Commissione, per la parte italiana, sara' designato uno degli Ufficiali responsabili per le relazioni internazionali nell'ambito dell'Ufficio Generale Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa. La parte romena nominera' come Segretario della Commissione L'Ufficiale addetto alle relazioni militari italo-romene della Sezione Relazioni Internazionali della Direzione Politica Militare e Relazioni internazionali. La Commissione si riunira', normalmente, una volta all'anno alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti. Le sessioni della Commissione saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante. Nel loro ruolo di membri della Commissione, gli addetti militari saranno impegnati nella preparazione e nello svolgimento delle attivita' che verranno eseguite ai sensi dei provvedimenti del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art6 · fonte su Normattiva