[1]Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee per regolare i reciproci rapporti.

[2]Il Governo della Repubblica italiana (qui di seguito denominato il Governo) ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (qui di seguito denominato il Comitato):

[3]Considerato che il Governo e' membro del Comitato; Ritenendo opportuno di concludere un nuovo Accordo, sostitutivo di quello concluso a Roma il 16 aprile 1952, al fine di regolare i termini della loro cooperazione in rapporto alle mutate esigenze dell'emigrazione dall'Italia ed allo scopo di porre in grado il Comitato di svolgere le sue attivita' secondo quanto previsto dal suo atto costitutivo; Convengono quanto segue:

[4]Articolo I

[5]1. Il Comitato si impegna a prestare assistenza alla emigrazione di cittadini italiani e di rifugiati accolti in Italia (qui di seguito denominati emigranti) in conformita' alle norme del suo atto costitutivo, alle clausole del presente Accordo ed alle direttive ed ai regolamenti adottati del suo consiglio. Per quanto riguarda i rifugiati, il Comitato curera' in particolare di renderne quanto piu' ampio e rapido il deflusso dal territorio italiano. 2. Le forme, la portata ed i beneficiari dell'assistenza del Comitato saranno determinati in specifici programmi, che faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato. 3. L'assistenza del Comitato, qualora implichi la corresponsione di contributi da parte del Governo ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo articolo 111, sara' riservata a quelle persone che, intendendo stabilirsi in paesi di oltremare, non siano in grado di trasferirvisi senza tale assistenza o il cui trasferimento rientri nei programmi di cui al punto 4 del successivo articolo 111. 4. Il Comitato dara' priorita' all'impiego di mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti da esso assistiti ai termini del presente Accordo, pur avendo facolta' di aderire alle eventuali richieste dei singoli paesi di immigrazione di assegnare ai mezzi di trasporto di loro bandiera un'equa parte di tale traffico. Le prenotazioni per il trasporto degli emigranti assistiti ai termini del presente Accordo saranno effettuate dal Comitato in stretta cooperazione con le competenti autorita' italiane. Il Comitato si ispira al principio di utilizzare per quanto possibile i servizi di linea regolari, sia marittimi, sia aerei. 5. Attraverso scambi di note, il Governo ed il Comitato regoleranno le questioni tecniche connesse con il trasporto degli emigranti per via aerea. 6. Nell'attuazione dei programmi considerati nel presente Accordo, il Comitato, d'intesa con il Governo, potra' valersi della collaborazione di enti non governativi che siano interessati allo svolgimento dei programmi stessi.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-arti · fonte su Normattiva