[1]PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti» Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995; Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017; Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea; Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti; Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita; In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione; Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;

[3]Hanno convenuto quanto segue:

[5]1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende:

  • a)«Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;
  • b)«Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana;
  • c)«Aree»: beni immobili di proprieta' demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;
  • d)«migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o e' stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
  • e)«personale italiano»: il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art1 · fonte su Normattiva