[1]Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti

[2]1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti concordano di istituire un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalita' di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. 2. Le Autorita' competenti possono costituire, altresi', gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza, analisi ed ogni altra facolta' prevista dalla propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art9 · fonte su Normattiva