[1]Articolo VI

[2]1. Il Comitato e' rappresentato in Italia da una Missione di collegamento; i nomi dei componenti di questa vengono notificati dal Comitato al Governo. 2. La Missione di collegamento avra', nella sua, sede centrale in Roma, il personale necessario per adempiere, con efficienza ed economia, ai compiti del Comitato; essa potra' altresi' inviare in altre localita' italiane, a titolo temporaneo, propri funzionari. Il Governo facilitera', nella misura del possibile, il comando presso la Missione di funzionari delle amministrazioni italiane, qualora la Missione lo richieda. 3. Il Governo concede alla Missione di collegamento facilitazioni di carattere amministrativo analoghe a quelle accordate ad altre organizzazioni internazionali in Italia. 4. I compiti della Missione di collegamento faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artvi · fonte su Normattiva