L'Istituto, l'agenzia ed i loro funzionari non italiani designati di comune accordo dal Governo italiano e dall'Istituto godranno in Italia dei privilegi e immunita' corrispondenti a quelli previsti dalla convenzione sui privilegi e immunita' delle istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, ratificata dall'Italia con legge n. 1740 del 24 luglio 1951.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art9 · fonte su Normattiva