Nella tabella A allegata al presente Accordo sono indicati le merci ed i prodotti tipici dei territori di cui all'articolo 1, per lo scambio dei quali - entro i quantitativi fissati nella tabella stessa - sono consentite le agevolazioni concordate. Le merci e i prodotti previsti nella tabella A saranno esenti all'atto dell'esportazione da qualsiasi imposta o tassa che potesse essere applicabile in generale alle merci esportate. Le merci ed i prodotti indicati nella tabella B allegata al presente Accordo, oltre che alle agevolazioni concordate per le merci ed i prodotti indicati nella tabella A, sono ammessi, dalle dogane dei due Paesi, entro i limiti dei contingenti rispettivamente fissati, alla importazione ed alla esportazione in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di entrata o di uscita applicabili, in generale, alle merci ed ai prodotti importati od esportati. Resta tuttavia inteso che sulle merci e prodotti stessi sono riscosse le imposte e tasse che all'interno dei due Paesi si applicano sulla fabbricazione, sul consumo e sullo scambio di prodotti similari.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art2 · fonte del testo