I prodotti delle zone di frontiera elencati nella lista A allegata al presente Accordo, importati dall'una nell'altra zona in quantitativi che non eccedano il fabbisogno casalingo dell'importatore, sono ammessi alla entrata in detta zona in esenzione da diritti doganali e da qualsiasi tassa od imposta. I prodotti elencati nella lista B allegata al presente Accordo, originari da una delle zone di frontiera indicate all'art. I, od anche provenienti dal libero commercio di dette zone, sono ammessi, fino a concorrenza delle quantita' rispettivamente indicate, in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa od imposta, quando siano importati nell'altra zona di frontiera dagli abitanti di questa zona per le loro quotidiane necessita' domestiche non per farne commercio. Per usufruire della agevolazione prevista dal secondo comma di questo articolo gli abitanti della zona di frontiera devono essere legittimati da un certificato (stato di famiglia - Hausstandskarte) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, valevole per un anno, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso familiare e sul quale saranno annotate dalle Dogane le singole operazioni. La Commissione mista permanente prevista all'articolo 19, stabilira' nella sua prima riunione le norme che dovranno essere osservate per fruire di queste concessioni. In particolare, la Commissione stabilira' misure di controllo atte ad assicurare che la esportazione e l'importazione dei generi alimentari elencati nella lista B, pur effettuandosi ogni volta nei limiti dei quantitativi indicati, rimanga mensilmente proporzionata al numero degli appartenenti ad ogni complesso familiare. Le esenzioni previste in questo articolo non sono applicabili ai prodotti importati in qualsiasi quantita' a mezzo posta, anche se sono destinati agli abitanti della zona di frontiera.
Testo vigente dal 3 aprile 1953
