Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base al presente Accordo avra' luogo attraverso un conto in lire, infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, presso la Banca d'Italia di Trento designata per la sua qualita' di Rappresentante dell'Ufficio italiano dei Cambi. La fatturazione avra' luogo, da entrambe le parti, in lire italiane. L'Ufficio italiano dei Cambi, Roma, e la Banca Nazionale Austriaca, Vienna, prenderanno le intese necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Qualora tra l'Italia e l'Austria si pervenga ad un accordo generale sui pagamenti, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate, di comune accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-20;730~accordo-art4 · fonte del testo