[1]Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei e Scambio di Note Bagdad, 31 gennaio 1963
[2]ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, d'ora in poi indicati come le "Parti Contraenti", Avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata come la "Convenzione"). E desiderando concludere un Accordo per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori e al di la' di essiHanno conseguentemente nominato per questo fine i rappresentanti autorizzati, i quali hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo I
[5]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1° il termine "autorita' aeronautiche" significhera' nel caso della Repubblica italiana, la Direzione generale dell'aviazione civile italiana, nel caso della Repubblica dell'Iraq, la Direzione generale dell'aviazione civile dell'Iraq, o in ambedue i casi ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette autorita'; 2° il termine "impresa designata" significhera' una impresa che una Parte Contraente ha designato per iscritto all'altra Parte Contraente in conformita' all'art. III del presente Accordo come impresa che operera' servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso del presente Accordo ed esercitera' i diritti stabiliti in questo Accordo e nell'Annesso relativo. 3° i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico" avranno il significato rispettivamente attribuito ad essi negli articoli 2 e 96 della Convenzione, inclusi gli emendamenti alla stessa che sono entrati in vigore per ambedue le "Parti Contraenti".
Testo vigente dal 20 marzo 1965
