• 1)Ogni Parte Contraente comunichera' all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate.
  • 2)Appena ricevuta comunicazione della designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'art. 3 del presente Accordo, concedera', senza indugio, alle imprese dei trasporti aerei designati il relativo permesso di esercizio.
  • 3)Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere a un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornir loro la prova che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, sempreche' tali leggi, decreti e regolamenti non siano in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione o dal presente Accordo.
  • 4)Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, un'impresa di trasporto aereo cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare l'esercizio dei servizi convenuti, in qualsiasi momento.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art2 · fonte del testo