Al fine di una stretta collaborazione le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulte hanno regolarmente onde assicurare l'osservanza dei principi e l'applicazione delle disposizioni stabilite in questo Accordo, scambiando ogni informazione utile a tale effetto.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art13 · fonte del testo