Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche all'Annesso del presente Accordo, essa puo' chiedere una consultazione fra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovra' avere inizio entro i 60 giorni dalla data della richiesta. Le modifiche concordate entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art15 · fonte del testo