[1]Articolo XI

[2]1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato. 2. Qualora una delle Parti Contraenti reputi auspicabile modificare i termini del presente Accordo, essa puo' in qualsiasi momento proporre, per iscritto, tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in connessione a tali modifiche proposte potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto e, salvo diversamente concordato, avranno inizio entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. 3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga sia auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica verra' concordata mediante consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, conformemente ai paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrera' in vigore allorche' e' stata confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artxi · fonte su Normattiva