Articolo IX.

  • A)In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno regolarmente, e/o a richiesta di una delle Parti, al fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'applicazione delle clausole stabilite in questo Accordo.
  • B)Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento chiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente al fine di apportare qualsiasi variante all'Accordo o al suo Annesso che essa ritenga desiderabile. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Se si raggiunge un accordo sulla variante da apportare all'Accordo o al suo Annesso, la variante all'Accordo avra' effetto all'atto della sua conferma attraverso uno scambio di Note diplomatiche, mentre la variante all'Annesso avra' effetto col raggiungimento del semplice accordo tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti.
  • C)Varianti occasionali effettuate da una delle due Parti Contraenti nelle rotte aeree specificate, ad eccezione di quelle che cambiano i punti serviti dalle imprese designate nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno considerate come modifiche all'Accordo. Le Autorita' aeronautiche di una delle due Parti Contraenti potranno, percio', procedere unilateralmente alla effettuazione di tali varianti, a condizione, pero', che ne venga fatta comunicazione senza ritardo alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Se quest'ultime Autorita' aeronautiche ritengano che, tenendo in considerazione i principi enunciati nel presente Accordo, gli interessi di qualsiasi loro impresa siano danneggiati dall'attivita' di una impresa designata della prima Parte Contraente per quanto concerne il traffico tra il territorio della seconda Parte ed il punto occasionale nel territorio di un terzo Stato, quest'ultima puo' richiedere una consultazione con l'altra Parte. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artix · fonte su Normattiva