Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrispondera' ai titolari di beni indicati nelle liste A e B dell'Accordo, gli indennizzi, risultanti dalle singole valutazioni che, nei limiti della somma globale stabilita allo articolo 1 lettera a) dell'Accordo stesso, e sulla scorta dei dati acquisiti presso le autorita' bulgare, saranno effettuate dall'Ufficio tecnico erariale di Roma. Ugualmente potranno essere rimborsate agli aventi diritto le somme in deposito indicate nella lista C dell'Accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-09;818~art3 · fonte del testo