Le somme corrisposte dal Governo bulgaro a norma dell'articolo 1 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Testo vigente dal 23 settembre 1967
Le somme corrisposte dal Governo bulgaro a norma dell'articolo 1 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Testo vigente dal 23 settembre 1967
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-08-09;818~art4 · fonte del testo