Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui all'articolo 1, sara' versato all'entrata del bilancio dello Stato. In corrispondenza di detti versamenti, l'importo predetto verra' iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo di spesa sul quale verranno fatte gravare le somme da corrispondere a titolo di indennizzo.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1265~art9 · fonte su Normattiva