Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell'articolo 3 dell'accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verra' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~art4 · fonte su Normattiva