Nella misura in cui la legislazione e la regolamentazione fiscali lo esigano, ciascuna societa' concessionaria dovra' far accreditare presso l'amministrazione incaricata dell'esazione di imposte e tasse, un rappresentante domiciliato nello Stato in cui sono dovute tali imposte e tasse, il quale si impegnera' a compiere le formalita' cui sono tenuti i contribuenti e a pagare le imposte e tasse dovute.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art3 · fonte del testo