Per l'applicazione delle imposte sugli utili derivanti dalla gestione del traforo, la base imponibile per ciascuna societa' concessionaria verra' calcolata dall'amministrazione fiscale competente dello Stato in cui detta societa' ha il proprio domicilio fiscale, secondo la legislazione interna di detto Stato e tenendo conto:

  • a)che le entrate provenienti dalla gestione del traforo sono ripartite per meta' tra le due societa' concessionarie, e
  • b)che anche le spese necessarie alla gestione, manutenzione e conservazione del traforo sono ripartite per meta' tra le due societa' concessionarie.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art4 · fonte del testo