Per la liquidazione delle imposte sugli affari, la base imponibile in ciascuno Stato e' costituita dalla totalita' delle entrate afferenti alle operazioni effettuate nell'ambito della concessione accordata da detto Stato. Tuttavia, qualora le entrate relative alle operazioni effettuate in ciascuno dei due Stati, specie per quanto concerne i pedaggi, non possono essere distinte, la base imponibile in ciascuno Stato e' rappresentata dalla meta' delle entrate totali qualunque sia il luogo della loro realizzazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art2 · fonte su Normattiva