Per l'applicazione delle disposizioni della convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli onorari, le indennita' e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del comitato comune di amministrazione e dell'organo comune di controllo dei conti di gestione per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla societa' concessionaria di cui detti membri sono i rappresentanti o i mandatari.
Testo vigente dal 12 novembre 1969
