Per l'applicazione delle disposizioni della convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli onorari, le indennita' e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del comitato comune di amministrazione e dell'organo comune di controllo dei conti di gestione per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla societa' concessionaria di cui detti membri sono i rappresentanti o i mandatari.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art6 · fonte del testo