In deroga alle disposizioni della convenzione fiscale italo-francese contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art5 · fonte del testo