Le competenti amministrazioni fiscali dei due Stati concorderanno le modalita' di esercizio dei rispettivi diritti di richiesta di notizie e di verifica per quanto concerne la contabilita' di esercizio dell'opera, tenuta presso la sede del comitato comune di amministrazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;761~art7 · fonte del testo