[1]procedurali

[2]1. Il presente articolo si riferisce ai beni appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate nel paragrafo 1 dell'art. 5 del presente Accordo. 2. Il proprietario di un bene immobile che si trovi sotto custodia ufficiale o il suo rappresentante debitamente nominato, sara' autorizzato a procedere in qualsiasi momento alla ricognizione dei beni e ad essi verra' rimessa una relazione sulla amministrazione del bene, per il periodo della custodia, ed il rendiconto delle eventuali spese di ripristino. 3. Per quanto si riferisce ai beni mobili ed immobili in Tripolitania che si trovino sotto custodia, il Rappresentante del Governo italiano in Tripolitania, svolgera', se del caso, i passi necessari affinche' il Tribunale della Tripolitania nomini un curatore che prenda in consegna il bene, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilita' ed alle spese di ripristino. 4. Per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica, il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito provvederanno ciascuno per la parte di sua spettanza, a quanto segue:

  • a)il Governo del Regno Unito:
  • i)stabilira' una procedura, con effetto fino al giorno della cessazione dell'Amministrazione britannica, che consenta ai proprietari od ai loro rappresentanti debitamente nominati, di ritornare in Cirenaica al fine di prendere in consegna e di disporre dei loro beni mobili ed immobili; il Governo del Regno Unito consegnera' tali beni, qualora essi si trovino sotto custodia, ai proprietari od ai loro rappresentanti, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilita' ed alle spese di ripristino;
  • ii)provvedera', nel caso di beni mobili, alla consegna di tali beni, ferme restando le disposizioni dei sopracitati articoli 2 e 3, senza che il proprietario o il suo rappresentante debba tornare personalmente in Cirenaica;
  • b)il Governo italiano:
  • i)cooperera' col Governo del Regno Unito nel dare esecuzione alla procedura indicata alla lettera a) del presente paragrafo e a tal fine fara' in modo che sia presente in Cirenaica una persona di nazionalita' italiana pienamente qualificata e debitamente autorizzata a compiere le necessarie formalita' legali, in relazione alla presa in consegna ed alla disposizione dei beni mobili ed immobili;
  • ii)stabilira' in Cirenaica un agente che assicuri uno stretto collegamento con le Autorita' competenti allo scopo di facilitare la procedura per il rilascio dei beni mobili ed immobili;
  • c)per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito concluderanno, prima della cessazione dell'Amministrazione britannica, un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati.

Testo vigente dal 17 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1301~art4 · fonte del testo