[1]speciali relative ad alcune Istituzioni, Compagnie ed Associazioni
[2]1. Nel presente articolo l'espressione "le Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate" si riferisce alle seguenti persone giuridiche: Ente per la Colonizzazione della Libia (Entecol) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo colonizzazione) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo Assicurazione) Ala Littoria S. A. Sezione autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.) Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.) Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) Societa' Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono Societa' Coloniale italiana (S.C.I.) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa italiana (I.A.S.A.I.) Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) Banco di Napoli Istituto Nazionale della Assicurazioni (I.N.A.) Societa' Anonima Petroli Libia (Petrolibia) Banca di Sicilia Ente italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) Societa' Anonima Azienda Tabacchi italiani (A.T.I.) Societa' Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.) Magazzini Generali di Tripoli (M.G.) Societa' Italo-Americana del Petrolio (S.I.A.P.) Societa' Emulsione Bitumi italiana Colas (S.E.B.I.C.) Nafta Societa' italiana per Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.) Societa' Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) 2. Il Governo del Regno Unito rilascera' i beni appartenenti alle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate, dietro ricevuta di una dichiarazione di pieno esonero da responsabilita', come previsto dall'art. 2 del presente Accordo. 3. Ad eccezione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nei paragrafi 5 e 9 del presente articolo, il Governo italiano provvedera' affinche', al momento della consegna dei beni, il Governo del Regno Unito riceva dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate la dichiarazione di pieno esonero da responsabilita' di cui all'art. 2 del presente Accordo. 4. Il Governo del Regno Unito rinunziera' ad ogni pretesa di qualsiasi natura che esso possa avere nei confronti delle istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate. 5. I beni sotto custodia appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni: Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.) Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.) e Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) saranno rilasciati ai liquidatori debitamente nominati dietro consegna, da parte di detti liquidatori, della dichiarazione di pieno esonero da responsabilita', indicata nel paragrafo 1 del presente articolo. La liquidazione di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni sara' eseguita in conformita' alle leggi in vigore nel territorio, nonche' alle disposizioni degli Statuti regolanti la attivita' di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni. 6. Nel corso della liquidazione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni, cui fa riferimento il paragrafo 5 del presente articolo, ogni capitale o bene, o partecipazione in un capitale o bene, che sarebbe normalmente spettato allo Stato italiano, sara' invece trasferito alla Libia, in conformita', all'art. 1 (3) della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950. 7. I beni delle sottoindicate Istituzioni, Compagnie ed Associazioni verranno consegnati ai rappresentanti debitamente nominati: Societa' Coloniale italiana (S.C.I.) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo Assicurazione) (I.N.P.S.) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa italiana (I.A.S.A.I.) Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) Banco di Napoli Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) Societa' Anonima Petroli Libia (Petrolibia) Banca di Sicilia Ente italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) Societa' Anonima Azienda Tabacchi italiani (A.T.I.) Societa' Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.) Magazzini Generali di Tripoli (M.G.) Societa' Italo Americana del Petrolio (S.I.A.P.) Societa' Emulsione Bitumi italiana Colas (S.E.B.I.C.) Nafta Societa' italiana pel Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.) Societa' Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi Ala Littoria S. A. Societa' Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono. 8. I beni appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo Assicurazione) Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa italiana saranno rilasciati senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 2 della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950. 9. Gli accordi definitivi relativi ai beni dell'Ente per la Colonizzazione della Libia e della Sezione di Colonizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale saranno conclusi a suo tempo, in conformita' alle disposizioni dell'Articolo IX della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.
Testo vigente dal 17 ottobre 1952
